E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 280, la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne per la tutela delle vittime”, che entrerà in vigore il prossimo 17 dicembre 2025. Disponibile sul sito www.polizialocaleciampino.it un contributo dal titolo “Legge 2 dicembre 2025, N. 181. Il delitto di femminicidio e gli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Analisi giuridica della nuova fattispecie autonoma di femminicidio (art. 577 bis c.p.), delle aggravanti speciali, delle modifiche processuali e delle implicazioni operative per l’attività investigativa e di prima risposta degli operatori di polizia.” (a cura di: Avv. Roberto ANTONELLI, Dirigente, Comandante della Polizia Locale di Ciampino, Roma).
La novità legislativa. Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, il Legislatore ha introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo 577 bis, rubricato “Femminicidio”. Tale norma non rappresenta una semplice aggravante dell’omicidio, bensì configura una fattispecie di reato autonoma e speciale, punita con la pena dell’ergastolo.
Quando si configura. Il reato scatta quando l’uccisione di una donna matura in contesti specifici che rivelano un particolare disvalore sociale e culturale:
- Movente discriminatorio o di possesso: l’omicidio è commesso con volontà di dominio, controllo o odio verso la vittima “in quanto donna”.
- Relazione affettiva: il fatto avviene nell’ambito di una relazione (attuale o passata) o come ritorsione per il rifiuto della donna di instaurare o riprendere tale legame.
- Lesione della libertà: l’atto è volto a impedire l’autodeterminazione e la libertà personale della vittima.
Il regime sanzionatorio “blindato”. La norma introduce un regime di estremo rigore. Oltre alla pena base dell’ergastolo, viene fortemente limitata la discrezionalità nel bilanciamento delle circostanze attenuanti: se prevale una attenuante, la pena minima è di 24 anni; se prevalgono più attenuanti, la pena minima non può scendere sotto i 15 anni.
Differenza con l’Omicidio (Art. 575 c.p.). L’Art. 577 bis si pone in rapporto di specialità rispetto all’Art. 575 c.p. (Omicidio doloso). Mentre l’Art. 575 è un reato a forma libera che tutela la vita in senso biologico (“chiunque cagiona la morte di un uomo”), il nuovo Femminicidio sanziona specificamente la violenza di genere strutturale. In sede operativa, ogni qualvolta emergano elementi di possesso, controllo o discriminazione, la qualificazione giuridica dovrà orientarsi verso l’Art. 577 bis.
La Legge 181/2025 interviene su altri importanti questioni sempre legate alla normativa sul Codice Rosso, apportando delle importanti modifiche, tra l’altro, al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale. In termini assolutamente generali:
1. Modifiche sostanziali al Codice Penale. Sotto il profilo sostanziale, la riforma estende il perimetro punitivo dei cosiddetti “reati spia”:
-
Estensione dei Maltrattamenti (Art. 572 c.p.): la fattispecie viene ampliata per ricomprendere le condotte vessatorie perpetrate ai danni di persona non convivente, a condizione che esista un vincolo di filiazione comune. Questa modifica supera le precedenti incertezze interpretative, imponendo alla P.G., in sede di intervento, di verificare sempre l’esistenza di figli in comune anche tra parti non conviventi per procedere correttamente ex art. 572 c.p.
-
Nuova aggravante speciale “ambientale”: gli elementi costitutivi del femminicidio (odio, discriminazione, logiche di possesso o controllo, reazione a rifiuto) vengono elevati a circostanza aggravante speciale (con aumenti di pena fino a 2/3) applicabile trasversalmente ai reati di maltrattamenti, lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori (612-bis c.p.) e revenge porn. In sede di redazione della CNR, diviene dunque cruciale per l’operatore evidenziare gli elementi fattuali sintomatici di tali moventi per consentire la contestazione aggravata.
-
Confisca obbligatoria: Per il reato di maltrattamenti diviene obbligatoria la confisca degli strumenti utilizzati per la condotta, inclusi espressamente i dispositivi informatici e telematici. Ne consegue la priorità operativa del sequestro di smartphone e PC utilizzati per esercitare controllo o vessazione.
2. Strumenti processuali e poteri di arresto L’intervento sul Codice di Rito mira a potenziare la reattività del sistema e il controllo cautelare:
- Rafforzamento delle Misure Cautelari: Per le misure del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento dalla casa familiare, la distanza minima intercorrente tra l’indagato e la vittima viene elevata da 500 a 1.000 metri, parametro fondamentale per la corretta taratura dei dispositivi di controllo elettronico (braccialetto).
-
Limiti alla delega d’indagine: A garanzia della vittima, si stabilisce che per i reati di stalking aggravato da moventi di genere, l’audizione della persona offesa non è delegabile alla Polizia Giudiziaria, dovendo provvedervi il Pubblico Ministero. Inoltre, per i reati di Codice Rosso aggravati da modalità di controllo, decade il limite massimo di 45 giorni per le intercettazioni.
3. Obblighi informativi e Misure di Prevenzione La riforma potenzia infine il flusso informativo verso la persona offesa, che deve essere edotta fin dal primo contatto della facoltà di essere sentita direttamente dal PM. Si introduce l’obbligo di notifica immediata alla vittima (o ai congiunti, in caso di decesso) di ogni richiesta di patteggiamento, scarcerazione o evasione dell’autore. Sul fronte della prevenzione, le misure di Sorveglianza Speciale vengono estese agli indiziati di omicidio, lesioni gravi e violenza sessuale, prevedendo l’applicazione del braccialetto elettronico; il rifiuto del dispositivo comporta l’obbligo di presentazione alla P.G. con frequenza bisettimanale.
(R.A.)